Statuto
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Statuto Associazione Culturale ACITSP
Via Giacometti 30 - Pistoia
CF: 90034120478
Titolo I
Denominazione – sede
ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed alle leggi nazionali e regionali in materia di associazionismo, è costituita, con sede in Via Giacometti n. 30 in Pistoia, una Associazione operante nei settori educativo, culturale, ricreativo che assume la denominazione “ACITSP”: Associazione Culturale Italo Tedesca Stammtisch Pistoia.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ed affiliarsi ad altre associazioni affini, potrà
istituire delegazioni ed uffici dell’Associazione sia in Italia che all’estero.
Titolo II
Scopo – Oggetto
ART 2 – L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini di pubblica utilità circa la promozione di attività di scambi linguistico-culturali verso e con i paesi di lingua tedesca per il soddisfacimento di interessi collettivi.
ART. 3 – L’Associazione si propone la promozione delle seguenti attività e metodologie di intervento
a) promuovere la diffusione della conoscenza delle attività produttive artigianali e commerciali locali del territorio pistoiese
b) prestare consulenza e promuovere la realizzazione di mostre, convegni, seminari, incontri, conferenze altre manifestazioni artistiche anche in collaborazione con Enti Locali, Università, Istituzioni e Fondazioni di nazionalità italiana e straniera
c) corsi di lingua (italiana e tedesca) ad ogni livello;
d) proiezioni di film con relativo cineforum, concerti e spettacoli teatrali;
e) consulenza linguistica e assistenza per stranieri di madre lingua tedesca che risiedono sul territorio di Pistoia;
f) consulenza linguistica per madre lingua italiana;
g) organizzazione di scambi tra categorie professionali e viaggi di studio, con possibilità di una corrispondenza o di scambio tandem con partner di lingua tedesca;
h) servizio di traduzione e interpretariato
i) attività di sport, tempo libero, svago, cultura e gastronomia;
k) promuovere e valorizzare la conoscenza storica, artistica e naturalistica del territorio anche attraverso visite guidate
l) promuovere ricercare e mantenere contatti con associazioni straniere aventi finalità analoghe;
m) potranno, infine essere organizzate e gestite attività ed iniziative in campo editoriale per mezzo di pubblicazioni audiovisive. L’associazione potrà affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, anche internazionali, purché non abbiano scopo di lucro.
ART. 4 – Per il raggiungimento degli scopi associativi l’Associazione, può effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie e/o utili dal Consiglio Direttivo. Potrà stipulare convenzioni con Enti ed instaurare rapporti di collaborazione con privati, altre Associazioni; potrà altresì esercitare, in via meramente marginale, e sempre senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali. L’associazione si finanzia con:
- le quote annuali dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e Privati;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- i proventi di gestione;
- ogni altro provento comunque conseguito.
Titolo III
Soci
ART. 5 – Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche, le Associazioni, le Persone Giuridiche e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli. La qualità di socio ha durata a tempo indeterminato; ne è esclusa la temporaneità.
ART. 6 – Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto della richiesta e dopo l’eventuale versamento di una quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.
ART. 7 - Tipi di soci:
- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione, (depositando la loro firma presso il notaio) e sostenuto le spese di costituzione;
-Soci ordinari: sono coloro che associandosi permettono all’Associazione una migliore esplicazione della propria attività, che, dopo il pagamento di una quota di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, possono assumere tale qualifica, dopo delibera dell’Assemblea. La loro qualifica non ha decadenza, salvo quanto disposto dagli art. 9 e 10..
- Soci collettivi: sono istituzioni pubbliche o private che, dietro presentazione di domanda e in seguito all’approvazione dell’Assemblea, possono essere ammesse al sodalizio.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a terzi la qualifica puramente onorifica di Socio onorario. La qualità di socio è intrasmissibile e la quota di partecipazione è a fondo perduto. L’Associazione può avvalersi di collaboratori esterni nel caso ce ne sia l’esigenza.
ART. 8 – Sono diritti e doveri dei soci:
- attenersi al presente Statuto;
- partecipare con voto deliberativo all’Assemblea, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi
- ricoprire, se ad esse eletti, cariche sociali;
- contribuire fattivamente alle attività organizzative dell’Associazione;
- l’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- il pagamento della quota sociale che verrà stabilita annualmente in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata ogni anno con delibera del Consiglio Direttivo.
- contribuire fattivamente alle attività organizzative dell’Associazione.
Titolo IV
Recesso - esclusione
ART. 9 – La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 10 – L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro dei Soci.
ART. 11 – Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera o e-mail. I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Se esclusi per morosità possono essere riammessi dietro pagamento della quota associativa non versata.
Titolo V
Fondo Comune – Esercizio Sociale
ART. 12 – Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali versamenti, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
Il fondo comune non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.
ART. 13 – L’esercizio sociale va dallo 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli Associati. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
e’ fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Titolo VI
Organi dell’Associazione
ART. 14 – Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
ART. 15 –
L’assemblea generale degli Associati rappresenta il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
L’assemblea degli Associati rappresenta la totalità dei Soci fondatori ed ordinari e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti.
Nell’Assemblea generale ogni singolo Socio ha diritto ad un voto.
L’ assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo e-mail o whatsapp almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’ assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo a mezzo e-mail o whatsapp almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART. 16 –
L’Assemblea ordinaria degli associati svolge i seguenti compiti:
- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti;
- e) ratifica l’esclusione dei Soci;
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare da almeno un quinto degli Associati.In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea straordinaria degli associati svolge i seguenti compiti
1) delibera eventuali modifiche dello Statuto:
2) delibera lo scioglimento dell’Associazione e le modalità della sua liquidazione nominando i liquidatori.
ART 17 – Convocazione - L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza ed in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è ammessa la partecipazione all’Assemblea generale mediante delega: ogni presente può essere portatore di una sola delega.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti.
ART. 18 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa qualora si debba procedere al rinnovo delle cariche.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
ART. 19 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 15 (quindici) componenti scelti fra i Soci fondatori ed ordinari.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 50%+1 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo e-mail o whatsapp da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, al Consiglio a titolo esemplificativo:
- a) i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
- b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) compilare i regolamenti interni;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli Associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- i) procede all’assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione.
La mancata partecipazione alle sedute per tre volte consecutive, se non per comprovati e validi impedimenti, potrà essere motivo di esclusione dal consiglio direttivo.
ART. 20 – Qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo scendesse al di sotto del minimo previsto dall’art. 19, quelli rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea con le modalità stabilite nell’art. 15 del presente statuto, la quale nomina nuovi membri che restano in carica fino al termine della durata in carica del Consiglio stesso.
ART. 21 – La firma e la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vice Presidente, la cui firma costituisce prova per i terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
ART. 22– Presidente
Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.Presidente o il Vice Presidente hanno il compito di:
- a) convocare e presiedere l’Assemblea generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.
ART. 23 - Tutte le eventuali controversie tra Soci o tra questi e l’Associazione o il Consiglio Direttivo saranno sottoposte con l’esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di arbitri nominato dall’Assemblea scelti tra i Soci fondatori, ordinari e onorari. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura e la loro sentenza sarà inappellabile.
Titolo VII
Scioglimento
ART. 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro soci ed aventi diritto al voto e con l’approvazione in prima e seconda convocazione di almeno i tre quarti dei soci presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea provvederà a nominerà un liquidatore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione dettata dalla legge.
ART. 26 Abrogazione
Il presente Statuto abroga il precedente Statuto
ART. 27 – Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Pistoia li 30.10.2020